Codice Etico e Deontologico del professionista - www.aksi.it

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ASSOCIAZIONE ITALIANA DI

KINESIOLOGIA SPECIALIZZATA

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CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

Codice Etico e Deontologico per Professionisti in Kinesiologia con qualifica di:
KINESIOLOGO
KINESIOLOGO PROFESSIONALE
KINESIOLOGO SPECIALIZZATO

Il controllo sull'applicazione del Codice Etico e Deontologico è affidato alla Commissione Etica e Deontologia e Commissione Professionisti

Principi di base

Art. 1 Definizione
Il Codice etico e deontologico è l’insieme dei principi e delle norme che il Professionista in Kinesiologia con qualifica di Kinesiologo Professionale e di Kinesiologo Specializzato è tenuto a osservare al fine dell’esercizio della professione, indipendentemente dall’ambito in cui viene svolta. Il rispetto del Codice etico e deontologico è dovere imprescindibile per il Professionista in Kinesiologia nell’esercizio della professione. Inoltre, l’adempimento delle norme in esso contenute, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a fortificare la figura professionale del Professionista in Kinesiologia che in questo modo proietta un immagine ottimale della categoria nei confronti della società. Anche al di fuori dell’esercizio della professione il comportamento del Professionista in Kinesiologia deve essere consono alla dignità della figura professionale.

Art. 2 Libertà e indipendenza della professione
L’esercizio della professione è fondato sulla libertà e l’indipendenza professionale che costituiscono irrinunciabile diritto del Professionista in Kinesiologia, nel rispetto dei diritti dell’individuo.

Art. 3 Obbligatorietà
Il Professionista in Kinesiologia è tenuto all’assoluto rispetto e alla conoscenza delle norme contenute nel presente Codice, la cui ignoranza non esime dalle responsabilità derivanti dall’esercizio della professione.

Art. 4 Equilibrio degli esseri viventi e compiti del Professionista in Kinesiologia
Il Professionista in Kinesiologia ha come obiettivo principale quello di interagire con il campo bioenergetico, per aiutare gli esseri viventi a mantenerlo in equilibrio. Egli segue le leggi energetiche e agisce secondo modalità naturali olistiche che portano alla normalizzazione e al miglioramento dello stato di benessere e alla piena espressione della vitalità. Egli opera con il test muscolare di precisione e le tecniche proprie della Kinesiologia Specializzata, acquisite nell’ambito della sua formazione, al fine di aiutare la persona a migliorare la qualità della propria vita, stimolando le risorse energetiche e vitali ed educando a stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

Art. 5 Principi dell’attività professionale
Nell’esercizio della professione il Professionista in Kinesiologia si ispira alle conoscenze proprie della disciplina che esercita e ai valori etici fondamentali, tenendo in considerazione le informazioni e le conoscenze scientifiche. Egli assume come principio il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non soggiace a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Art. 6 Limiti della professione
Il Professionista in Kinesiologia è cosciente del proprio ambito di intervento. Non deve per nessun motivo invadere l'ambito di pertinenza di altre professioni e non si pone in atteggiamento di antagonismo con altre figure professionali già esistenti riconosciute e regolamentate per legge, con particolare riferimento a quelle di carattere sanitario.
Gli ambiti ai quali si deve attenere il Professionista in Kinesiologia sono quelli stabiliti dalle leggi in vigore che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente e civilmente perseguibile.

Art. 7 Focalizzazione sul potenziale individuale
Il Professionista in Kinesiologia si focalizza sul potenziale individuale della persona al fine della piena espressione della sua vitalità.

Art. 8 Modello di auto responsabilità
Il cliente è il vero protagonista del percorso che lo potrà ricondurre all'equilibrio globale. Egli può pertanto assumersi la responsabilità della propria condizione, essendo l'unico in grado di farlo. La volontà del cliente, liberamente espressa, deve guidare il comportamento del Professionista in Kinesiologia entro i limiti della dignità e della libertà professionale. Il Professionista in Kinesiologia, con linguaggio appropriato, fornisce al cliente informazioni utili per un adeguato e personalizzato stile di vita salubre nel pieno rispetto di se stesso e dell’ambiente che lo circonda.
Il Professionista in Kinesiologia ha il compito di facilitare le persone a organizzare le proprie risorse affinché possano gestire, mantenere e ottimizzare il proprio stato energetico. La persona per la quale il Professionista in Kinesiologia si adopera professionalmente viene resa consapevole e partecipe; se essa non conosce i principi e le regole a cui attenersi secondo la disciplina scelta per il perseguimento dell'equilibrio energetico, il Professionista in Kinesiologia è tenuto a informarla. Ogni ulteriore richiesta di informazione in merito è opportuno che sia soddisfatta.
La consapevolezza del proprio stato di benessere, la partecipazione e il coinvolgimento della persona durante le sessioni di lavoro, sono determinanti al fine di ottenere gli obiettivi prefissati.
Il rapporto che il Professionista in Kinesiologia cerca di instaurare con le persone con le quali opera, è volto, quindi, a stimolare una consapevole collaborazione attiva che porti la persona a fare sempre scelte in maniera autonoma e indipendente.
Il Professionista in Kinesiologia si avvale del modello educativo e si considera un facilitatore, un educatore, un trainer che rispetta sempre le scelte della persona.

Art. 9. Empatia e sentimenti positivi
L’intento del Professionista in Kinesiologia è innanzitutto quello di:
a) Considerare lo stato globale della persona, vista come un essere energeticamente unico e indivisibile;
b) Stimolare un’attitudine e un approccio alla vita basati su pensieri e sentimenti positivi;
c) Stabilire un rapporto di empatia che ponga le basi per un riequilibrio che ottimizzi lo stato energetico della persona, da cui scaturiscano i risultati.
Regole per l’esercizio della professione

Art. 10. Impegno etico
Il Professionista in Kinesiologia si impegna a esercitare la sua attività secondo coscienza, mantiene un comportamento trasparente, giusto e leale con i clienti, collaboratori o altri in generale, restando sempre all'altezza dei compiti etici della sua professione. Egli agisce con tatto e autodisciplina, evitando tutto quanto possa pregiudicare il benessere dei clienti, collaboratori o altri, nonché la reputazione del suo status.

Art. 11. Impegno professionale
Il Professionista in Kinesiologia esercita la libera professione direttamente in prima persona senza pseudonimo. Durante la sessione di Kinesiologia si avvale delle conoscenze acquisite durante gli studi delle discipline e materie previste dall'iter formativo riconosciuto dall'Associazione.
Il Professionista in Kinesiologia salvaguarda, in tutte le sue azioni e scelte, sia nella vita professionale sia in quella privata, la serietà e la credibilità della sua professione.
Il Professionista in Kinesiologia non discrimina i propri clienti o colleghi in base al sesso, religione, razza o appartenenza politica ma può rifiutare la propria opera, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, o qualora questa invada ambiti demandati ad altre figure professionali.
Il Professionista in Kinesiologia assicura al cliente la continuità delle prestazioni professionali. In caso di indisponibilità o impedimento fornisce al cliente i nominativi di colleghi di competenza adeguata a cui il cliente potrà rivolgersi per continuare le sessioni.

Art. 12. Collaborazione con i colleghi
I rapporti con i colleghi sono improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale, indipendentemente dall’Istituto e dalla formazione di provenienza. Costituisce una grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi.
Il Professionista in Kinesiologia accetta un cliente già seguito da un collega, solo quando il cliente ne faccia esplicita richiesta e informi entrambi i professionisti. I rapporti tra professionisti si ispirano ai principi del rispetto reciproco, della solidarietà e della considerazione della rispettiva peculiarità professionale. L’opportuna comunicazione tra essi delle rispettive esperienze e pratiche professionali non deve assumere caratteristiche pubblicitarie. Lo stesso criterio si applica anche nella comunicazione verso i clienti seguiti da altri Professionisti in Kinesiologia.
L’eventuale contrasto di opinioni tra Professionisti in Kinesiologia non viola mai i principi di un collegiale comportamento e di un civile dibattito.
Il Professionista in Kinesiologia che sostituisce un collega cessa la supplenza al ritorno di quest'ultimo, al quale fornirà tutte le informazioni relative alle sessioni effettuate.
Non è consentito ricevere o corrispondere alcun compenso tra colleghi, quando si inviano o ricevono clienti da altri Professionisti in Kinesiologia o da altre figure professionali.

Art. 13. Segreto professionale
Il Professionista in Kinesiologia è tenuto a mantenere il segreto su quanto gli viene confidato o di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua professione.
Sono tenute al segreto anche tutte le persone che collaborano con il Professionista in Kinesiologia e coloro che si preparano sotto la sua guida all'attività professionale.
Il Professionista in Kinesiologia è tenuto ad attenersi alla legge sulla tutela della privacy.
La rivelazione del segreto è consentita:
a) Nei casi previsti o imposti per legge;
b) Su esplicita richiesta o autorizzazione dell’interessato o dai legali rappresentanti, previa adeguata informazione sulla necessità di rivelazione stessa.
Fatti salvi i casi sopra richiamati, resta comunque responsabilità del Professionista in Kinesiologia la valutazione sull’opportunità della deroga allorché ritenga che sia in grave pericolo l’incolumità del cliente stesso o di terzi. La morte o la cessazione del rapporto con il cliente non esime il Professionista in Kinesiologia dall’obbligo del segreto.

Art. 14. Rispetto del cliente
Il Professionista in Kinesiologia opera allo scopo di consentire il raggiungimento del pieno benessere del cliente e solo in seguito ad esplicita richiesta personale del cliente stesso.
Il Professionista in Kinesiologia è tenuto a fornire chiare informazioni al cliente su efficacia e limiti della Kinesiologia Specializzata, evitando di creare aspettative ingiustificate che diano una immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze non proprie. Pertanto non utilizzerà termini o affermazioni riferiti a cure o guarigioni e si atterrà ad espressioni riferite all’equilibrio del benessere globale, al miglioramento della qualità della vita e all’acquisizione di uno stile di vita che favorisca il mantenimento di uno stato di benessere ottimale.
Il Professionista in Kinesiologia, pur instaurando il necessario rapporto di fiducia e sostegno con i propri clienti, intrattiene con essi un rapporto strettamente professionale e limitato all'ambito della sessione; eviterà che qualsiasi tipo di vantaggio personale che egli possa trarre dalla sessione, al di là del compenso, interferisca con la qualità e durata del rapporto professionale.
Il Professionista in Kinesiologia è libero nell'esercizio della sua attività e può rifiutare la prestazione se ritiene non sussista il necessario rapporto di fiducia o qualora verifichi non sussistano le condizioni necessarie a produrre un risultato positivo attraverso il trattamento.
Nell’esercizio della sua attività come facilitatore, il Professionista in Kinesiologia può rilasciare un resoconto scritto della sessione.
Sarà suo compito, in modo coscienzioso, suggerire all’occorrenza altri supporti, qualora se ne evidenzi l’esigenza per il benessere del cliente, il quale ha sempre la libertà di scelta in merito.

Art. 15. Competenze del Professionista in Kinesiologia
a) Il Professionista in Kinesiologia ha l’obbligo di fornire al cliente un’immagine di sé stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo solo quelle prestazioni per le quali è qualificato e preparato. Laddove onestamente riconosca la non adeguatezza della sua opera rispetto alle richieste del cliente, o nell’eventualità che si evidenzi l’opportunità dell’intervento di un altro professionista, è tenuto a informare il cliente in modo chiaro ed esplicito e a invitarlo a rivolgersi ad altre figure professionali. Se il cliente si rifiuta, il Professionista in Kinesiologia può astenersi dalla propria prestazione professionale.
b) Utilizzo appropriato del Test Muscolare Kinesiologico di Precisione (T.M.K.P)
1) Il Professionista in Kinesiologia utilizza il test muscolare kinesiologico di precisione, come lo ha appreso: un metodo per evidenziare il livello e il tipo di stress nell'individuo. Il test muscolare, attraverso la variazione della velocità di risposta del muscolo preso in esame, evidenzia relativamente a un input, l’eventuale stress correlato; è quindi uno strumento funzionale a questo scopo ed è fondamentale che il Professionista in Kinesiologia ne conosca potenziali e limiti e lo utilizzi in modo adeguato.
2) Anche se per il Professionista in Kinesiologia il test muscolare kinesiologico di precisione è una guida fondamentale, il rapporto con il cliente e le sue necessità sono sempre da tenere in prima considerazione. Il test muscolare kinesiologico di precisione è un utile strumento di conoscenza che tuttavia non esonera il Professionista in Kinesiologia dal riflettere sui risultati ottenuti dal test muscolare, dall’usare il buon senso e dal mantenere un rapporto di comunicazione aperta e continua con il cliente.
3) Il Professionista in Kinesiologia cercherà di trovare sempre un nesso tra tutte le informazioni ottenute attraverso il test muscolare kinesiologico di precisione in modo che siano congruenti con il contesto di lavoro concordato con il cliente per i suoi obiettivi e per aiutarlo a comprendere i fattori che possono essere causa del mancato raggiungimento di tali obiettivi.
4) Il Professionista in Kinesiologia non forzerà mai un tipo di intervento solo perché indicato dal test muscolare kinesiologico di precisione, senza il totale consenso e partecipazione del cliente. Il Professionista in Kinesiologia riconosce che le informazioni ottenibili attraverso i test muscolari kinesiologici possono variare a seconda del grado di conoscenza del professionista e del cliente.
5) Le linee da seguire durante la sessione dipendono anche da informazioni ottenute attraverso processi differenti dal solo test muscolare kinesiologico, sebbene quest'ultimo possa comunque essere utilizzato a titolo di conferma.
6) Il Professionista in Kinesiologia è consapevole che la precisione dei risultati ottenibili attraverso il test muscolare kinesiologico di precisione è direttamente proporzionale al suo stato di equilibrio e di formazione professionale.
7) Il Professionista in Kinesiologia considera un fattore essenziale il tempo dedicato a ricercare il personale benessere globale che è un investimento necessario anche per il miglioramento del benessere dei suoi clienti.

Art. 16. Aggiornamento professionale
Il Professionista in Kinesiologia è tenuto a perseguire l’aggiornamento della sua preparazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze.
Tale aggiornamento è realizzato mediante corsi di perfezionamento che possono essere organizzati dagli Istituti di formazione o dall’Associazione. Nelle forme di aggiornamento in kinesiologia possono essere incluse: ricerca nell’ambito professionale, relazioni o partecipazioni a Congressi di Kinesiologia o altre attività attinenti, manifestazioni o Convegni volti ad aumentare le conoscenze, competenze della professione del Professionista in Kinesiologia.
Per comprovare la partecipazione ai corsi di aggiornamento, il Professionista è tenuto ad esibire all’A.K.S.I. gli attestati di partecipazione rilasciati dagli Enti organizzatori e il programma con la descrizione dei contenuti del corso.
L’A.K.S.I. provvede a tenere un apposito registro relativo all’aggiornamento nel quale, per ogni professionista, viene indicato il tipo di corso svolto, la data, il docente e allegato relativo documento che ne attesti la frequenza. Tale registro permette all’Associazione di verificare che i professionisti siano in regola con l’aggiornamento.  
Le ore annuali di aggiornamento previste sono sedici, così ripartite: 16 ore estese a soli corsi di kinesiologia, oppure 8 ore di corsi di Kinesiologia e 8 ore di scienze fondamentali, naturopatiche o di corsi volti ad aumentare le conoscenze, competenze e abilità del Professionista in Kinesiologia. Ci si può astenere dall’aggiornamento solo per l’anno in cui si è sostenuto l’esame finale per Professionista in Kinesiologia nelle diverse qualifiche ed eventuali altre motivazioni che la Commissione Professionisti potrà prendere in considerazione.

Art. 17 Obblighi per i Professionisti iscritti all’A.K.S.I.
Per essere Socio Professionista A.K.S.I., è necessario essere in possesso e mantenere i seguenti requisiti:
a) L’adesione allo Statuto dell’Associazione;
b) L’adesione al Codice etico e deontologico che regola il corretto esercizio della professione, oltre a definire i principi e le norme, esso ha lo scopo di evitare di sconfinare su attività che competono ad altre professioni altrove riconosciute e regolamentate;
c) Essere in possesso di una polizza di assicurazione professionale adeguata, per la responsabilità civile verso terzi che copra i rischi di eventuali imprevisti che potrebbero verificarsi nello svolgimento della professione. La copertura assicurativa è vincolata alle norme del Codice etico e deontologico. Per i documenti di cui sopra, validi ai fini della copertura assicurativa, il Professionista in Kinesiologia può rivolgersi all’Associazione.

Art. 18. Consenso informato
Il Professionista in Kinesiologia deve sottoporre all’attenzione del proprio cliente, prima di intraprendere la prestazione professionale, un documento chiamato consenso informato. Col termine consenso, s’intende un atto sottoscritto mediante il quale il cliente autorizza liberamente e intenzionalmente il Professionista in Kinesiologia a utilizzare i metodi propri della kinesiologia. Si usa l’espressione informato per sottolineare l’aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti dal Professionista in Kinesiologia. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sui principi di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per se stessa. Questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi.
Il consenso informato conferma:
a) Che il Professionista in Kinesiologia non è un medico né uno psicologo né una figura professionale altrove riconosciuta;
b) Di essere a conoscenza delle competenze, conoscenze del Professionista in Kinesiologia e dell’ambito d’intervento;
c) Che l’eventuale intervento di riequilibrio non è e non sostituisce alcun tipo di terapia;
d) Che il Professionista in Kinesiologia non esegue diagnosi, non effettua prognosi e non fa prescrizioni;  
Qualora il cliente sia un minorenne o una persona che per qualsiasi motivo non sia in grado di sottoscrivere il consenso informato, lo stesso dovrà essere firmato dai genitori, tutori o dal rappresentante legale.
Se il cliente non sottoscrive il consenso informato, il Professionista in Kinesiologia si astiene dall’effettuare la sessione di kinesiologia.

Art. 19. Clienti in trattamento presso altre figure professionali
Il Professionista in Kinesiologia rispetta il rapporto esistente tra il cliente e altre figure professionali, evitando di contrapporre giudizi di merito all’operato degli stessi. Il Professionista in Kinesiologia non interrompe mai e per nessun motivo un trattamento medico o farmacologico prescritto al cliente da altre figure professionali, né tanto meno interferisce sul proseguimento dello stesso. Rimane valido quanto detto all’articolo relativo al consenso informato.

Art. 20. Utilizzo dei prodotti
I prodotti naturali, gli integratori alimentari e i prodotti vibrazionali, sono per il Professionista in Kinesiologia strumenti d’informazione utili al fine di sostenere l’equilibrio del sistema energetico della persona. Il cliente una volta acquisite tali informazioni può scegliere liberamente di utilizzare o meno tali prodotti in conformità con il modello di autoresponsabilità.

Art. 21. Compensi professionali
Il Professionista in Kinesiologia tiene con il proprio cliente un rapporto professionale, di che è conferma l’obbligatorietà del pagamento di un compenso. Il Professionista in Kinesiologia è tenuto a far conoscere al cliente il suo compenso come stabilito dalle tariffe A.K.S.I.. Tale compenso si ritiene accettato attraverso la sottoscrizione del “consenso informato” da parte del cliente.

Art. 22. Pubblicità, Titoli e qualifiche
La pubblicità e le informazioni in materia di Kinesiologia devono avere un decoro professionale ed essere ispirate a criteri di serietà e rispetto delle disposizioni di legge a difesa del pubblico e del Consumatore Cliente/Utente. Il Professionista in Kinesiologia si astiene da qualsiasi forma di pubblicità ingannevole o da informazioni che possano in qualche modo dare adito a mal interpretazioni sia per ciò che riguarda la sua competenza professionale, sia per ciò che concerne la disciplina kinesiologica. Il Professionista in Kinesiologia espone nelle sedi dove esercita, l’Attestato di qualifica rilasciato dall’Istituto di formazione e l’Attestato qualità e di qualificazione professionale dei servizi rilasciato dall'A.K.S.I..
Per quanto riguarda tutte le intestazioni di presentazione professionale (targa all'esterno dello studio, carta intestata, biglietti da visita, pubblicazioni di testi, brochure, moduli di consulenza e inserzioni logo dell’Associazione), egli si impegna a rispettare le norme di comportamento dettate dall'Associazione e qui di seguito riportate:     
a) Qualora il Professionista in Kinesiologia volesse citare nella propria pubblicità la sua appartenenza all’A.K.S.I., in qualità di professionista, è tenuto a utilizzare la seguente dicitura: “Professionista in Kinesiologia con qualifica di Operatore dello Sviluppo Personale o Consulente dello Sviluppo Personale o Kinesiologo Professionale o Kinesiologo Specializzato conforme ai requisiti di formazione professionale A.K.S.I.” e il numero di iscrizione sul libro dei soci;
b) Qualora il Professionista in Kinesiologia volesse utilizzare il logo dell’A.K.S.I. vicino al proprio logo e/o intestazione, deve chiedere autorizzazione all’A.K.S.I. e utilizzarlo a condizione che le dimensioni del logo A.K.S.I. non siano superiori a 1/3 del proprio logo o comunque siano secondarie rispetto al logo e all’intestazione del professionista. E’ fatta salva la facoltà dell’A.K.S.I. di obbligare il professionista a modificare le dimensioni e la posizione del logo A.K.S.I.;
c) Qualora il Professionista in Kinesiologia avesse un proprio sito e volesse inserire un link che permetta l’accesso diretto al sito A.K.S.I., deve inoltrare specifica richiesta di autorizzazione al Consiglio Direttivo A.K.S.I..

Art. 23. Lo studio professionale
I locali in cui si svolge l'attività devono corrispondere ai requisiti della legislazione vigente. Lo studio deve essere attrezzato in maniera adeguata per la corretta applicazione delle tecniche specifiche della professione, secondo le indicazioni dettate dall'Associazione. Deve essere inoltre conforme alle leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 24. Provvedimenti
Il presente Codice etico e deontologico nei suoi principi e regole costituisce un riferimento imprescindibile per il Professionista in Kinesiologia. In caso di inadempienza rispetto al Codice etico e deontologico, allo Statuto e/o ai Regolamenti dell’Associazione, in ragione delle mancanze commesse, si attuano i seguenti proporzionali provvedimenti da parte del Consiglio Direttivo:
1. Richiamo di 1° grado: richiamo al comportamento etico e deontologico e al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti A.K.S.I. tramite avviso scritto a mezzo raccomandata A/R;
2. Richiamo di 2° grado: notifica di non conformità al comportamento etico e deontologico e/o al rispetto dello Statuto e/o dei Regolamenti A.K.S.I. tramite avviso scritto a mezzo raccomandata A/R;
3. Richiamo di 3° grado: deferimento al Collegio dei Probiviri e momentanea sospensione del Socio fino all’espressione del provvedimento da adottare da parte del Collegio stesso;
L’esecuzione del provvedimento: la riammissione del Socio o la sua espulsione con relativa cancellazione dal Registro Professionale A.K.S.I. e dal Registro dei Soci A.K.S.I. è adottata dal Consiglio Direttivo.


Appendice al codice etico
“MODELLO EDUCATIVO” NELL’AMBITO DELLA KINESIOLOGIA SPECIALIZZATA SECONDO GLI STANDARDS A.K.S.I.

Il punto di forza principale in un processo di riequilibrio attraverso un nuovo adattamento energetico è il Modello Educativo. Questo Modello richiede da parte del cliente un’attitudine e un’attenzione particolare affinché si creino le condizioni per permettere al potenziale di emergere. Il modello educativo si crea in una modalità di cooperazione, la quale, rappresenta un fattore indispensabile nel bilanciamento energetico perché consente di attivare nell’individuo quella fonte energetica fondamentale che prende il nome di “motivazione”. Quando una persona è motivata ad affrontare un problema riesce facilmente a recuperare in se stesso tutte le risorse a sua disposizione e ad attingere da queste l’energia necessaria al raggiungimento dell’obiettivo prefissato, rendendo semplice quello che inizialmente sembra complicato e complesso. Dal latino “educaere”, che significa “tirare fuori”, il modello si esprime con un lavoro a vari livelli per far emergere dalla persona ciò che Lei ha dimenticato o non esprime, in modo che possa farne esperienza e vivere la propria perfezione. Esso si basa quindi sul rendere la persona in grado di utilizzare ed esprimere le proprie risorse e potenzialità, assumendosi la responsabilità del proprio benessere, per raggiungere la piena consapevolezza di sé, conoscere e formulare i propri obiettivi e, in modo completamente autonomo, scegliere le modalità per il raggiungimento degli stessi. Il Professionista in Kinesiologia collabora con il cliente affinché possa prendere coscienza di essere una persona completa, competente, e di possedere la saggezza della natura e dell’istinto.   
La base del modello educativo è l’auto responsabilità: la persona, con una scelta consapevole e responsabile, decide cosa è meglio per sé e per la propria vita e agisce di conseguenza, con una libera scelta, al di fuori delle abitudini e dei condizionamenti. Nel modello educativo, il Professionista in Kinesiologia non giudica e non dà direttive, semplicemente sostiene il processo di autodeterminazione della persona nel massimo rispetto della persona stessa, fornendo al sistema globale dell’individuo migliori possibilità di scelta. La persona è così libera di scegliere il percorso più adatto per raggiungere i propri obiettivi. Nel modello educativo, il Professionista in Kinesiologia inoltre fornisce alla persona una vasta scelta di strumenti che gli permettano di essere autonomo nella gestione della propria energia vitale, anche con tecniche facilmente praticabili in qualsiasi momento.
La Kinesiologia quindi è un sistema olistico in grado di consentire alla persona di riuscire a portare fuori, a vedere, sperimentare e usare tutte le sue potenzialità al fine di sentirsi unica, irripetibile, capace di scegliere il proprio percorso e pertanto libera.

Toscolano Maderno (BS), 16-10-2014

Documento ufficiale A.K.S.I. Registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Brescia, Ufficio territoriale di Salò in data 17/10/2014


ASSOCIAZIONE ITALIANA DI KINESIOLOGIA SPECIALIZZATA
Sede legale: Piazza Eleonora Duse, 3 - 20122 Milano
Segreteria operativa:
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C.F. 96005710171
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